Ricerca libera
13-05-2020
Sospensioni Covid 2019
Circolare Agenzia delle Entrate 3.04.2020, n. 8/E
La circolare 3.04.2020, n. 8/E, dell′Agenzia delle Entrate aveva precisato che la fatturazione non era da considerare un adempimento sospeso, poiché ha ripercussioni di natura commerciale e anche per consentire all′acquirente il diritto della detrazione Iva. In coerenza con tale interpretazione, ora l′Agenzia conferma che nemmeno la trasmissione telematica dei corrispettivi è sospesa in quanto è imprescindibile dalla memorizzazione dei corrispettivi, adempimento quest′ultimo non rinviato come per l′emissione della fattura. Quindi, il dettagliante che memorizza il corrispettivo (adempimento equivalente alla precedente emissione dello scontrino fiscale) deve anche procedere alla trasmissione, essendo i 2 adempimenti strettamente collegati. Tra i termini sospesi figura invece quello del 30.04 relativo alla dichiarazione annuale Iva per l′anno 2019, termine prorogato al 30.06.2020; il maggior termine è anche a beneficio dei soggetti non residenti che si sono identificati in Italia o che operano mediante un rappresentante fiscale. I contribuenti che si avvalgono del rinvio al 30.06 per la trasmissione della dichiarazione Iva non possono compensare il credito Iva annuale con altre imposte, tributi o contributi di importo superiore a 5.000 euro; ovviamente nel caso in cui si voglia usufruire del credito prima di tale termine nulla viene di presentarla prima di tale data in modo da usufruire della credito 10 giorni dopo la presentazione. È possibile trasmettere a giugno sia la comunicazione delle liquidazioni periodiche che scadrebbe il 31.05, sia la presentazione degli elenchi delle operazioni effettuate con soggetti non residenti (esterometro). La circolare prevede inoltre il rinvio al 30.06 di alcuni adempimenti che riguardano la gestione tecnica dei misuratori fiscali, quali le verifiche periodiche dei misuratori fiscali e registratori telematici. Sono sospesi anche i termini per la trasmissione del modello Eas determinante per l′applicazione della L. 398/1991 alle associazioni sportive dilettantistiche e a quelle senza fini di lucro. Quindi, usufruiscono della sospensione dei termini fino al 30.06.2020 sia la costituzione di nuovi enti associativi per i quali il modello deve essere trasmesso entro 60 giorni alla Agenzia delle Entrate, sia eventuali variazioni dei dati che gli enti devono trasmettere entro il 31.03 dell′anno successivo.