L′Oic ha elaborato il nuovo documento n. 6 definendo le linee guida da seguire nella redazione del bilancio relativo al 2019. In particolare, ha specificato che l′insorgere dell′emergenza Covid-19 è un fatto successivo alla chiusura dell′esercizio che, nel rispetto del postulato della competenza, non deve essere recepito nei valori di bilancio al 31.12.2019. Nel caso in cui la stima dell′impatto di effetti economici collegati all′epidemia fosse rilevante, spetta agli amministratori fornire nella nota integrativa evidenza di quelle informazioni di carattere qualitativo e quantitativo che, per la loro natura, avranno effetti sui bilanci 2020. In ogni caso devono essere indicate le modalità con cui si è verifica la presenza del postulato, ossia se si sono utilizzati i parametri base dell′Oic 11 ovvero la deroga contenuta nel D.L. 23/2020. Inoltre, si deve dare evidenza dei fattori di rischio, delle incertezze e dei piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi. In merito all′eventuale svalutazione del valore residuo dei beni qualora il valore residuo risulti inferiore al maggiore tra il valore d′uso e il valore di mercato, sono suggerite due modalità differenziate di calcolo del valore d′uso in base alle dimensioni aziendali. La prima, adatta ai soggetti di maggiori dimensioni, si fonda sull′attualizzazione dei flussi di cassa che il bene sarà in grado di generare; mentre la seconda, riservata ai soggetti di minori dimensioni, si fonda sulla semplificazione che i flussi di cassa possano coincidere con i flussi reddituali, giungendo alla conclusione che non vi è necessità di svalutare se, su un arco temporale di 5 anni, il conto economico previsionale è in grado di coprire gli ammortamenti dei beni. Italia Oggi 11.05.2020 pp. 20,21