Ricerca libera
25-05-2020
CREDITO D′IMPOSTA COVID - 19
Compensazione o cessione dei crediti d′imposta da Covid-19
Canoni di locazione, interventi sugli ambienti lavorativi, acquisto di dispositivi di protezione, spese di sanificazione e spese sostenute per le vacanze. Il parziale ristoro dei danni e dei maggiori costi subiti per effetto dell′emergenza dovuta al Covid-19 passa attraverso altrettanti crediti di imposta, disciplinati dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) anche rivedendo quanto già previsto dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020). La loro utilizzazione avviene attraverso: o la compensazione in F24 da parte del diretto beneficiario, senza applicazione del limite annuo di 1.000.000 (che ritornerà a 700.000 dal 2021) né di quello di 250.000 proprio dei crediti indicati nel quadro RU del modello Redditi; o oppure la cessione, anche parziale, a terzi, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, entro il 31.12.2021. Gli acquirenti potranno poi utilizzare in compensazione (non a rimborso), a loro volta, il credito acquisito, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Come gestire il credito. Dipenderà dalla singola situazione del contribuente, e le variabili sono ben più di una: ammontare dei debiti d′imposta da poter compensare; l′eventuale sospensione dei versamenti di questi mesi sino al 16.09.2020; la data da cui potrà effettivamente partire la compensazione; la necessità del beneficiario di una veloce monetizzazione dei crediti per sostenere altre spese, e così via. La fiscalità sulla differenza (spread). Un fattore che le norme non prendono in considerazione è il corrispettivo che i cessionari saranno disposti a riconoscere ed il regime fiscale dello spread, cioè la differenza rispetto al valore nominale. Chi paga in caso di errori. Altro aspetto comune a questi crediti è la suddivisione della responsabilità sulla mancata spettanza del credito. Non sono previste nè la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario, né il visto di conformità sulla sussistenza dei presupposti del credito. Tassazione del credito d′imposta. Un aspetto che, invece, piuttosto sorprendentemente pare creare una distinzione è quella dell′imponibilità del credito d′imposta ai fini dell′imposta sui redditi o dell′Irap. È esclusa per il credito sui canoni locativi e per quello sulla sanificazione, mentre nulla viene detto per il credito da adeguamento degli ambienti di lavoro che, tra l′altro, dovrebbe essere quello di maggiore rilevanza